1. La Commissione procede alle indagini, e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
3. Per le testimonianze rese alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
4. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione e ogni