Art. 4.
(Poteri e durata).

      1. La Commissione procede alle indagini, e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      3. Per le testimonianze rese alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      4. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      5. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione e ogni

 

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altra persona che collabora con la Commissione stessa o che compie o concorre a compiere atti di inchiesta o ne ha conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti nell'inchiesta.
      6. La Commissione conclude le attività di inchiesta entro sei mesi dalla data del suo insediamento e presenta alle Camere, entro i due mesi successivi, una relazione finale concernente i risultati acquisiti e le eventuali proposte da formulare ai sensi dell'articolo 2.